Decreto 4 aprile 1995, n. 334 Art. 5
1. All' art. 598 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' aggiunto il seguente comma: "Le direzioni provinciali del tesoro provvedono a dare disposizioni alle coesistenti sezioni di tesoreria per il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi ai depositi provvisori in numerario non ritirati alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di costituzione.".
Nota all' art. 5 : - L' art. 598 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 , integrato dal presente articolo, risulta il seguente: "Art. 598. - La restituzione dei depositi provvisori non puo' aver luogo che a seguito di regolare nulla osta rilasciato dalla autorita' che ne ordino' o richiese il ricevimento. Tale restituzione e' disposta dalla direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale e dalle direzioni provinciali del tesoro per le sezioni di tesoreria. Trattandosi di depositi di concorrenti alle aste, l'ordine di restituzione viene dato solo dopo che l'ufficiale preposto all'asta abbia confermato, a mezzo di lettera, il suo nulla osta per la restituzione medesima; a meno che la firma dell'ufficiale stesso sia conosciuta dal direttore generale del tesoro o dal capo della direzione provinciale del tesoro, nel quale caso la restituzione puo' essere ordinata in base al solo nulla osta. Le direzioni provinciali del tesoro provvedono a dare disposizioni alle coesistenti sezioni di tesoreria per il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi ai depositi provvisori in numerario non ritirati alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di costituzione.".
Verweist auf
- Decreto 4 aprile 1995, n. 334 Art. 598