Decreto 4 aprile 1995, n. 334 Art. 6
1. All' art. 633 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , sono aggiunti i seguenti commi: "La documentazione a corredo dei conti giudiziali prevista al comma 1 puo' essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti le medesime informazioni previste sui moduli cartacei; e' comunque esclusa la possibilita' di variare i dati dopo la resa dei conti stessi. La documentazione rimane in custodia presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria per un periodo di dieci anni a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi cinque anni la documentazione puo' essere sostituita da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento di archiviazione.".
Nota all' art. 6 : - L' art. 633 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 , come integrato dal presente articolo, risulta il seguente: "Art. 633. - Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, deve essere corredato dalle opportune giustificazioni consistenti: per l'entrata: nelle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere a coloro che hanno eseguito versamenti per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni o per qualsiasi altra causa; nelle matrici dei vaglia del tesoro; per l'uscita: nelle dichiarazioni di regolarita' dei pagamenti eseguiti, nelle quietanze ricevute pei fondi somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi, non che nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore: salvo sempre per questi due ultimi casi il giudizio definitivo di responsabilita' da parte della Corte dei conti. La documentazione a corredo dei conti giudiziali prevista al comma 1 puo' essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti le medesime informazioni previste sui moduli cartacei; e' comunque esclusa la possibilita' di variare i dati dopo la resa dei conti stessi. La documentazione rimane in custodia presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria per un periodo di dieci anni a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi cinque anni la documentazione puo' essere sostituita da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento di archiviazione.".
Verweist auf
- Decreto 4 aprile 1995, n. 334 Art. 633