Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 17Procedimento di cancellazione d'ufficio
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO Capo I PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
1. Il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi dell' art. 2191 del codice civile , e' proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell' art. 2192 del codice civile .
2. Il decreto del tribunale che ordina la cancellazione o il decreto del giudice del registro non gravato da ricorso e' comunicato, senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e all'ufficio, ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione.
Note all'art. 17: - Il testo vigente dell' art. 2191 del codice civile e' il seguente: "Art. 2191 (Cancellazione d'ufficio). - Se una iscrizione e' avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione". - Per l' art. 2192 del codice civile vedi note all'art. 14.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 14
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 2191
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 2192