Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 18Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali
Capo II PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' NELLE SEZIONI SPECIALI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese, il richiedente deve presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' di impresa o dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti dallo stesso.
2. La domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale deve comprendere le seguenti indicazioni:
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore;
b) la ditta;
c) l'attivita' dell'impresa, specificando, se trattasi di impresa commerciale, il capitale investito e il numero dei dipendenti e dei componenti la famiglia e, se trattasi di impresa agricola, i principali allevamenti e coltivazioni;
d) la sede dell'impresa.
3. L'imprenditore individuale deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi sopra indicati e della cessazione dell'attivita' della impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
4. La domanda di iscrizione delle societa' semplici e' presentata dagli amministratori, corredata del contratto sociale, e deve comprendere le seguenti indicazioni:
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il numero di codice fiscale dei soci;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa';
c) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della societa';
d) la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
e) l'oggetto sociale;
f) i conferimenti di ciascun socio ed il relativo valore;
g) le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d'opera;
h) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
i) la durata della societa'.
5. Gli amministratori della societa' semplice devono richiedere l'iscrizione delle modificazioni del contratto sociale e dello scioglimento della societa' con l'indicazione delle generalita' degli eventuali liquidatori, entro trenta giorni dalle modificazioni e dallo scioglimento.
6. In caso di contratto verbale, la domanda di iscrizione o di modificazione o di cancellazione della societa' semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci.
7. Si applica l'art. 11 del presente regolamento in quanto non derogato dalle disposizioni precedenti.
Nota all' art. 19 : - Per l' art. 8, comma 4, della legge n. 580/1993 vedi note alle premesse.