Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 19Annotazione di impresa artigiana
Capo II PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' NELLE SEZIONI SPECIALI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
1. La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l'iscrizione, e le successive denunce di modifica e di cessazione nell'albo delle imprese artigiane sono comunicate (( entro quindici giorni all'ufficio dalla commissione provinciale per l'artigianato.)) L'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 580, ad eseguire le relative annotazioni nella sezione speciale del registro.