Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 27Norme transitorie per l'iscrizione delle societa' dei consorzi e dei gruppi europei di interesse economico
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Tutti i soggetti e i relativi atti gia' iscritti nel registro delle societa', dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle imprese, conservando il numero di iscrizione del registro delle societa', con l'indicazione del relativo tribunale di origine. A tal fine possono essere utilizzati i dati del registro delle ditte, qualora i relativi atti riportino gli estremi dell'iscrizione nel registro delle societa'.
2. Ai soggetti, iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia nel registro delle societa' che nel registro delle ditte, in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione di un atto nel registro delle imprese, l'ufficio rilascia gratuitamente una certificazione contenente i dati memorizzati nel registro delle imprese. Il soggetto che riscontri delle inesattezze deve comunicare entro sessanta giorni i dati aggiornati, allegando fotocopia degli atti relativi.
3. Per le certificazioni inerenti agli atti gia' depositati o iscritti nel registro delle societa', l'ufficio puo' utilizzare gli atti depositati presso il registro delle ditte che riportino gli estremi del deposito e l'iscrizione nel registro delle societa'. Ove il soggetto o l'atto non sia iscritto nel registro delle ditte l'ufficio rilascia il certificato nel termine di trenta giorni dalla richiesta.