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Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. · Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 — Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile

Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 26Trasmissione di atti e registri

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i registri della cancelleria del tribunale e gli atti depositati o iscritti a norma degli articoli 100 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono attribuiti agli uffici del registro delle imprese competenti per territorio.

2. La consegna materiale dei registri e degli atti deve essere completata entro il 26 gennaio 1997 sulla base di direttive emanate dal Ministro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che possono prevedere modalita' differenziate in relazione a specifiche situazioni locali. In tale periodo il personale del tribunale provvede alla custodia dei registri e degli atti, e collabora con il personale dell'ufficio secondo le predette direttive.

3. Il trasferimento dei fascicoli, accompagnato dal relativo elenco, deve avvenire secondo le modalita' indicate dalle direttive di cui al comma 2.

4. L'ufficio procede gradualmente alla eliminazione delle duplicazioni degli atti conservati nei fascicoli del registro delle societa' e del registro delle ditte.

5. In sede di prima attuazione del registro delle imprese l'ufficio puo' richiedere, per il completamento dei fascicoli dei soggetti gia' iscritti nei registri della cancelleria del tribunale, copia degli atti depositati presso i notai ed i pubblici uffici.

Nota all'art. 26: - Il testo dell'art. 100 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e il seguente: "Art. 100. - Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto, gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procedure institorie, le nomine di procuratori nonche' gli atti e i fatti relativi alle societa', per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese sono soggetti all'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalita' stabilite dalle leggi anteriori. Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice. Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attivita' commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo. Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 2556 e nell'art. 2559 del codice".