Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 25Inizio dell'attivita' dell'ufficio del registro delle imprese
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inizia a funzionare l'ufficio del registro delle imprese e cessano le funzioni della cancelleria del tribunale previste dall'art. 101 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, salvo quanto previsto nell'art. 26 del presente regolamento.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente regolamento non e' intervenuta la nomina del conservatore, tale funzione e' esercitata, sino alla nomina, dal segretario generale della camera di commercio.
Nota all'art. 25: - Il testo dell'art. 101 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e' il seguente: "Art. 101. - Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale. Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 101
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 26