Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 7Registro delle imprese
TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO
1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, e' unico e comprende le sezioni speciali.
2. Nel registro delle imprese sono iscritti:
a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare: 1) gli imprenditori di cui all' art. 2195 del codice civile ; 2) le societa' di cui all' art. 2200 del codice civile ; 3) i consorzi di cui all' art. 2612 del codice civile e le societa' consortili di cui all' art. 2615-ter del codice civile ; 4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ; 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale, di cui all' art. 2201 del codice civile ; 6) le societa' che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell' art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 ; 7) gli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del codice civile ; 8) i piccoli imprenditori di cui all' art. 2083 del codice civile ; 9) le societa' semplici di cui all' art. 2251 del codice civile ;
b) gli atti previsti dalla legge.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 )) .
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 )) .
5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall' art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalita'. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile e' progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 )) .
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 2083
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 2135
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 2195
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 2200
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 2201
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 2214
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 2251
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 25
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 2612
- Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 2615