Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 29Norme transitorie per le societa' non iscritte nel registro delle societa'
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Le societa' costituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle societa' alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997.