Decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. Art. 30
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
(( (Norme transitorie per l'iscrizione delle societa' semplici) )) . ((
1. Le societa' semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nella sezione speciale entro il 30 ottobre 1996.