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Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 · Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 — Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il conduttore di immobile dichiarato inagibile, sito nel territorio dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ((. . .)) , ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se e' costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro ((sessanta giorni)) dalla concessione del contributo di cui al precedente art. 2, il sindaco autorizza il conduttore ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine di cui al successivo art. 4, il conduttore si puo' a lui sostituire e puo' ottenere in sua vece il contributo. Ove alla riattazione non provveda ne' il proprietario ne' il conduttore, il sindaco, previa diffida, puo' eseguire i lavori d'ufficio. Locatore e conduttore possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori. In tal caso il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori. Nei confronti dei proprietari di unita' immobiliari che abbiano provveduto alla ricostruzione avvalendosi del contributo di cui al primo comma del precedente art. 1 nonche' dei proprietari che si siano avvalsi della opzione di cui al secondo comma dello stesso art. 1, continuano ad avere efficacia i contratti di locazione pendenti al 7 giugno 1981, intendendosi pertanto trasferiti negli immobili ricostruiti agli stessi patti e condizioni, salvi i dovuti adeguamenti del canone ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 . La durata dei contratti di locazione e' protratta per un periodo pari a quello corrente dal 7 giugno 1981 fino alla data della licenza di abitabilita' delle unita' immobiliari ricostruite.