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Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 · Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 — Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La domanda di contributo, di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-bis, deve essere presentata al comune, nel termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal proprietario o, in caso di inerzia di questi, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso. (3) ((4)) La domanda di contributo deve essere corredata da perizia dei lavori da eseguire, redatta da professionista abilitato il quale, mediante propria dichiarazione giurata, affermi la sussistenza del nesso di causalita' tra il danno sismico ed i lavori periziati, che merce' l'esecuzione degli stessi si provvede all'integrale remissione del danno e che i prezzi applicati sono quelli correnti sul mercato. La proprieta' e la consistenza degli immobili di cui al presente articolo e' dimostrata mediante il certificato catastale di attualita' o mediante dichiarazione giurata resa dall'avente diritto e confermata da due cittadini del luogo. All'approvazione delle perizie di cui al secondo comma provvede una apposita commissione, o piu' commissioni, ciascuna composta di sei membri, di cui quattro tecnici e due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominata dal consiglio comunale e presieduta dal sindaco o da un suo delegato. La commissione sostituisce a tutti gli effetti del presente decreto la commissione edilizia. ((La commissione esprime le proprie determinazioni entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia)) . Per le perizie presentate entro il 30 agosto 1981, la commissione esprime le proprie determinazioni entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato e' attribuito un compenso non superiore a L. 5.000 lorde. I contributi di cui al precedente primo comma sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al precedente quarto comma. In deroga all' art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , per gli interventi di cui al presente articolo, non e' richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore e dello esecutore dei lavori. L'erogazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo e' subordinata alla condizione che le unita' immobiliari siano state realizzate in conformita' alle vigenti norme urbanistiche comprese quelle contenute nelle leggi della regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, 29 febbraio 1980, n. 7, e 18 aprile 1981, n. 70, salvo il diritto alla ricostruzione ed alla riparazione dell'esistente. La erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti viene eseguita con le modalita' di cui all' articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219 . Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori, quando tale situazione risulti da ordinanza di sgombero del sindaco.

--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 799 , convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 marzo 1982, n. 60 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il termine di centocinquanta giorni previsto dal primo comma del presente articolo "e' riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982". --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 13 agosto 1984, n. 462 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "il termine per la presentazione della domanda di contributo, di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 , gia' prorogato al 31 marzo 1982, e' riaperto e prorogato fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"; ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "nel caso di inerzia del proprietario la domanda puo' essere presentata, entro il termine ulteriore di sessanta giorni, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovvero dal conduttore dello stesso".