Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 Art. 4Copertura dei trasferimenti statali agli enti locali
1. A decorrere dall'anno 1996, a modifica di quanto disposto dall' articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 , e successive modificazioni, le addizionali erariali ivi previste sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale. La predetta modifica non comporta alcuna variazione del volume complessivo dei trasferimenti statali spettanti agli enti locali, che resta determinato sulla base delle disposizioni recate dalla normativa concernente la finanza locale per gli anni 1996 e seguenti.