Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 Art. 5Perdite delle aziende degli enti locali e mutui
1. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, e al comma 1 dell'articolo 1 , del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 , e' applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994.
2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali agli enti locali nei limiti delle anticipazioni dagli stessi concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto alle proprie aziende speciali e consortili di trasporto in conto ripiano degli anni dal 1987 al 1994 e dei contributi di gestione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 310 del 1990 .
3. Le perdite ed i contributi non finanziati con i mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 2, possono essere finanziati mediante mutui, di durata non superiore a 20 anni, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.
((3-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 , e' sostituito dal seguente: "2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato dallo Stato direttamente alle regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993. La quota di spettanza di ciascuna regione e' attribuita ai soggetti beneficiari sulla base di criteri e modalita' stabiliti dalla regione che eroghera' il contributo entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello Stato"))
4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 539)) .
5. La concessione dei mutui di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 , ((e dei mutui di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e successive modificazioni,)) e la novazione soggettiva di mutui della specie gia' concessi, puo' avvenire, in aggiunta ai soggetti gia' individuati dalla stessa norma, anche in favore di aziende speciali e societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
6. ((Gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui)) . Tale facolta' non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale concesso sul mutuo ((...)) .
7. A decorrere dall'esercizio 1996, a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati, sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la concessione formale del mutuo o la stipula del contratto. Sulle somme somministrate anteriormente a tale data, verranno liquidati gli interessi allo stesso tasso del mutuo, calcolati dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario, con la medesima valuta 31 dicembre.
8. Le disposizioni ((di cui ai commi 6 e 7)) si estendono ai mutui della Cassa depositi e prestiti e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. ((Per la Cassa depositi e prestiti la decorrenza e' fissata dall'esercizio 1995)) .
9. I mutui degli enti locali, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale di ((previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)) e con le altre istituzioni creditizie successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non assistiti da contribuzione totale o parziale a carico dello Stato, non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 .