Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 Art. 6Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a
1. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinera' limiti e condizioni, puo' partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.
((1-bis. Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti))