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Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 · Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 — Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 Art. 7Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia

In KraftAmtlicher Text

1. In coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti ad assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire 19.000 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di ulteriori lire 36.500 milioni con decorrenza dall'anno 1997, da destinare al proseguimento degli interventi di cui alle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139 , secondo il riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti in ragione di lire 6.410 milioni e di lire 12.775 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici, di lire 3.326 milioni e di lire 5.703 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto, di lire 7.126 milioni e di lire 13.460 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di lire 476 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, di lire 950 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di competenza dell'Universita' di Ca' Foscari, di lire 237 milioni e di lire 912 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e di lire 475 milioni e di lire 1.369 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalita' di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 19.000 milioni per l'anno 1996 e a lire 55.500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.