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Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 · Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 — Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 Art. 8Proroga termini in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

In KraftAmtlicher Text

1. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall' articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:

a) il termine previsto dall' articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il pagamento della seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti locali;

b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile 1996;

c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall' articolo 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;

d) le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono cosi' prorogate: 1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1); 3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti; (( 4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; ))

e) la gradualita' nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata: 1) per il 1997 il 6 per cento del valore; 2) per il 1998 il 12 per cento del valore; 3) per il 1999 il 18 per cento del valore; 4) per il 2000 il 24 per cento del valore;

f) la disciplina dei conti degli agenti contabili interni previsti dall' articolo 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996.