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Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 · Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 — Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile

Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 Art. 5Contributi ai privati per gli eventi sismici

In KraftAmtlicher Text

1. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati (( a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), )) ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purche' legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso (( entro quarantacinque giorni )) dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilita', e' assegnato un contributo, a fondo perduto, fino all'ottantacinque per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno e per i necessari interventi di miglioramento sismico.

2. Per la riparazione delle unita' immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purche' legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso ((, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, )) apposite ordinanze di sgombero per inagibilita', e' assegnato ai soggetti proprietari un contributo, a fondo perduto, fino al sessantacinque per cento della spesa di ripristino e miglioramento sismico.

3. Con il termine miglioramento sismico di cui ai commi 1 e 2 si intende un insieme di interventi volti prevalentemente ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio, curando particolarmente la qualita' dei collegamenti tra le pareti dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti senza comprendere, se non in casi strettamente necessari, interventi, diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari. Nel caso di interventi su un edificio facente parte di un aggregato strutturale possono essere effettuati interventi limitati anche sugli edifici adiacenti a questo. I progetti possono prevedere, oltre agli interventi strutturali, anche le opere di finitura strettamente connesse.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 le regioni predispongono un programma operativo nel quale vengono indicati anche:

a) tempi e modalita' di spesa;

b) specifiche direttive per la definizione di elementi utili alla corretta e completa progettazione, esecuzione e verifica degli interventi, avvalendosi anche del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e del Servizio sismico nazionale. Per la realizzazione degli interventi le regioni costituiscono una conferenza di servizi.

5. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo sono assegnate, per l'anno 1996, le somme di lire 7.300 milioni alla regione Toscana e di lire 1.200 milioni alla regione Puglia da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

6. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi previsti dal presente articolo, per finanziare interventi di miglioramento sismico sugli edifici pubblici strategici.

7. Le regioni sono tenute ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.