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Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 · Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 — Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile

Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 Art. 6Contributi ai privati per dissesto idrogeologico

In KraftAmtlicher Text

1. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari, purche' legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che, a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Camaiore (Lucca) nei giorni 14 e 15 ottobre 1995, risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilita', e' assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato. Il contributo puo' essere utilizzato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unita' immobiliare. ((Viene, altresi', concesso nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unita' immobiliari.))

((

1-bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque, ivi residenti, e' concesso nei limiti delle disponibilita' finanzaiarie, di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

))

2. I proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al comune istanza per ottenere il contributo di cui al comma 1, con allegata perizia tecnico-economica giurata relativa al danno subito.

3. Il comune, valutata la congruita' delle stime dei danni, predispone un piano di erogazione dei contributi da assegnarsi ai soggetti beneficiari nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 4 e lo sottopone al preventivo esame del Dipartimento della protezione civile.

4. Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di lire 4.200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. La predetta somma e' comprensiva delle spese di riempimento della voragine, di sondaggi e di indagini idrogeologiche e geognostiche urgenti, nonche' per la demolizione degli edifici non piu' recuperabili. Al fine di consentire la ricostruzione, il comune provvede a rilocalizzare le unita' immobiliari distrutte in altro sito, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni.

5. Il comune e' tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

6. La localita' del comune denominata "Le Funi", nella parte relativa alla voragine ed alle unita' immobiliari crollate o totalmente demolite, passa al patrimonio indisponibile del comune medesimo. In tale parte non possono essere realizzate costruzioni di qualsiasi genere.