Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 Art. 8Provvidenze a favore degli enti locali
1. Le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane di Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania ed Umbria, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatisi nei giorni indicati all'articolo 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 20 miliardi (( da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )) a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall' articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 , come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265 .
1-bis. Per effetto della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni che conseguentemente provvedono alla riformulazione dei piani di intervento ((, anche ricomprendendovi evebtualmente nuove aree.))
2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10, commi 11 , 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 , e successive modificazioni.