Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 Art. 9Provvidenze da parte di altri enti pubblici
1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi elencati nell'articolo 1 del presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.