Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 Art. 1Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302
1. All' articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: " ((pari al)) 90 per cento";
b) al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".