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Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 · Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 — Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 Art. 1Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: " ((pari al)) 90 per cento";

b) al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".