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Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 · Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 — Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 Art. 4Disposizioni transitorie

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1. Gli importi gia' corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell' articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.