Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 Art. 4Disposizioni transitorie
1. Gli importi gia' corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell' articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.