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Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 · Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 — Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 Art. 5Copertura finanziaria

In KraftAmtlicher Text

((

1. Per le finalita' di cui al presente decreto la spesa prevista e' valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978 ))