Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 Art. 2Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate ((dall'articolo 141, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si procede, ai sensi del citato articolo 141, comma 1, lettera c-bis),)) e con le modalita' ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in carica che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.