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Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 · Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 — Disposizioni urgenti in materia di enti locali

Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 Art. 3Modalita' di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali

In KraftAmtlicher Text

1. Nel primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , dopo la parola: "essere" sono inserite le seguenti: "presentate personalmente ed".

2. Dopo il primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e' inserito il seguente: "Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.".