Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 Art. 5Requisiti per la nomina a curatore
Capo III Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare
1. All' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni: ((a) al secondo comma, le parole: "durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento" sono soppresse)) ; b) dopo il ((secondo comma)) , sono aggiunti i seguenti: " ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132)) . ((Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma)) . E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.".
2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.