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Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 · Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 — Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (15G00098)

Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 Art. 6Programma di liquidazione

Capo III Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola "inventario," sono aggiunte le seguenti: "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,"; in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il mancato rispetto ((del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo)) senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore.";

b) al secondo comma, e' aggiunta la seguente lettera: "; f) il termine entro il quale sara' completata la liquidazione dell'attivo.";

c) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: " Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non puo' eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli e' tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.";

d) al terzo comma, dopo la parola "curatore" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 107," e dopo la parola "professionisti" sono aggiunte le seguenti: "o societa' specializzate";

e) dopo l'ottavo comma, e' aggiunto il seguente: "Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore.".

((1-bis. All' articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato puo' proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36"))