IT · Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18
Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 — Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (16G00025)
Inhalt
- Capo I RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO COOPERATIVO
- Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
- Art. 2 Disposizioni attuative
- Art. 2-bis Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo
- Capo II ((GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS)))
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione
- Art. 5 Rating
- Art. 6 Caratteristiche dei Titoli senior e dei Titoli mezzanine
- Art. 7
- Art. 8 Garanzia dello Stato
- Art. 9 Corrispettivo della garanzia dello Stato
- Art. 10 Ammissione alla garanzia
- Art. 11 Escussione della garanzia
- Art. 12 Risorse finanziarie
- Art. 13 Norme di attuazione
- Art. 13-bis Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate
- Capo III DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI
- Art. 14 Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalita' da soggetti sottoposti a procedure di crisi
- Art. 15 Regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a un ((ente-ponte
- Art. 16 Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie
- Capo IV ((DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE E DI TUTELA DEL RISPARMIO))
- Art. 17 Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese
- Art. 17-bis Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi
- Art. 17-ter Assegni bancari
- Art. 17-quater Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
- Art. 17-quinquies Strumenti bancari di pagamento
- Art. 18 Entrata in vigore