Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 Art. 13Norme di attuazione
Capo II ((GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS)))
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, ai sensi dell' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , ((convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,)) di una societa' a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) , possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.