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Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 · Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 — Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (16G00025)

Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 Art. 13Norme di attuazione

Capo II ((GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS)))

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, ai sensi dell' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , ((convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,)) di una societa' a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) , possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.