IT · Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 — Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468
Inhalt
- Titolo I PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Capo I Soggetti, giurisdizione e competenza
- Art. 1 Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
- Art. 2 Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace
- Art. 3 Assunzione della qualita' di imputato
- Art. 4 Competenza per materia
- Art. 5 Competenza per territorio
- Art. 6 Competenza per materia determinata dalla connessione
- Art. 7 Casi di connessione davanti al giudice di pace
- Art. 8 Competenza per territorio determinata dalla connessione
- Art. 9 Riunione e separazione dei processi
- Art. 10 Astensione e ricusazione del giudice di pace
- Capo II Indagini preliminari
- Art. 11 Attivita' di indagine
- Art. 12 Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero
- Art. 13 Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti
- Art. 14 Iscrizione della notizia di reato
- Art. 15 Chiusura delle indagini preliminari
- Art. 16 Durata delle indagini preliminari
- Art. 17 Archiviazione
- Art. 18 Assunzione di prove non rinviabili
- Art. 19 Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini
- Capo III Citazione a giudizio
- Art. 20 Citazione a giudizio
- Art. 20-bis Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari
- Art. 20-ter Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari
- Art. 21 Ricorso immediato al giudice
- Art. 22 Presentazione del ricorso
- Art. 23 Costituzione di parte civile
- Art. 24 Inammissibilita' del ricorso
- Art. 25 Richieste del pubblico ministero
- Art. 26 Provvedimenti del giudice di pace
- Art. 27 Decreto di convocazione delle parti
- Art. 28 Pluralita' di persone offese
- Capo IV Giudizio
- Art. 29 Udienza di comparizione
- Art. 30 Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa
- Art. 31 Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilita' a comparire
- Art. 32 Dibattimento
- Art. 32-bis Svolgimento del giudizio a presentazione immediata
- Art. 33 Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare
- Capo V Definizioni alternative del procedimento
- Art. 34 Esclusione della procedibilita' nei casi di particolare tenuita' del fatto
- Art. 35 Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie
- Capo VI Disposizioni sulle impugnazioni
- Art. 36 Impugnazione del pubblico ministero
- Art. 37 Impugnazione dell'imputato
- Art. 38 Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato
- Art. 39 Giudizio di appello
- Art. 39-bis Ricorso per cassazione
- Capo VII Disposizioni sull'esecuzione
- Art. 40 Giudice dell'esecuzione
- Art. 41 Procedimento di esecuzione
- Art. 42
- Art. 42-bis Esecuzione delle pene pecuniarie
- Art. 43 Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita'
- Art. 44 Modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita'
- Art. 45
- Art. 46
- Capo VIII Norme di coordinamento e di attuazione
- Art. 47 Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale
- Art. 48 Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice
- Art. 49 Citazione a giudizio
- Art. 50 Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace
- Art. 51 Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri
- Titolo II SANZIONI APPLICABILI DAL GIUDICE DI PACE
- Art. 52 Sanzioni
- Art. 53 Obbligo di permanenza domiciliare
- Art. 54 Lavoro di pubblica utilita'
- Art. 55 Conversione delle pene pecuniarie
- Art. 56 Violazione degli obblighi
- Art. 57 Competenza
- Art. 58 Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio
- Art. 59 Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita'
- Art. 60 Esclusione della sospensione condizionale della pena
- Art. 61 Interruzione della prescrizione
- Art. 62 Inapplicabilita' delle altre misure sostitutive della detenzione
- Titolo III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- Art. 63 Norme applicabili da parte di giudici diversi
- Art. 64 Norma transitoria