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Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 · Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 — Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 Art. 13Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti

Capo II Indagini preliminari

In KraftAmtlicher Text

1. La polizia giudiziaria puo' richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, puo' autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non puo' procedervi di propria iniziativa.