Legge 30 agosto 1868, n. 4613 Art. 2
PARTE II. Costituzione di un fondo speciale per la costruzione delle strade.
Non bastando le rendite ordinarie ed i capitali disponibili, i Comuni provvederanno alla costruzione e sistemazione delle strade, di cui all'articolo precedente, con un fondo speciale risultante: a) Da una sovrimposta sulle tasse dirette, non eccedente il 5 per cento delle tasse erariali; b) Da una tassa speciale sui principali utenti; c) Da prestazione d'opera degli abitanti del Comune; d) Da pedaggi; e) Da sussidi dello Stato e della Provincia, dalle offerte volontarie e dalla vendita delle aree abbandonate. Questo fondo speciale debbe essere impiegato nella costruzione e sistemazione delle strade predette, o nel servizio di prestiti fatti per tale scopo, e non puo' essere speso per altri casi, e neppure per la manutenzione delle strade.