Legge 30 agosto 1868, n. 4613 Art. 4
PARTE II. Costituzione di un fondo speciale per la costruzione delle strade.
La tassa speciale, di cui al paragrafo B dell'art. 2, sara' eguale alla sovrimposta che venne deliberata in virtu' del paragrafo A dello stesso articolo. Potra' la tassa essere aumentata oltre al limite predetto, quando vi acconsenta la maggioranza dei contribuenti alla medesima, e questa maggioranza rappresenti oltre ai due terzi dell'imposta erariale totale, su cui gravita la tassa speciale. La tassa speciale dura un ventennio, e si puo' riscattare mediante pagamento in una volta del decuplo del suo ammontare nell'anno in cui si stabilisce.