Legge 27 maggio 1929, n. 847 Art. 5
CAPO II. Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.
Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.