Legge 27 maggio 1929, n. 847 Art. 6
CAPO II. Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.
Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602 , per l'ordinamento dello stato civile. La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell' art. 73 del Codice civile , deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sara' celebrato.
Verweist auf
- Legge 27 maggio 1929, n. 847 Art. 73