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Legge 27 maggio 1929, n. 847 · Legge 27 maggio 1929, n. 847 — Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio. (029U0847)

Legge 27 maggio 1929, n. 847 Art. 8

CAPO II. Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.

In KraftAmtlicher Text

Il ministro del culto, davanti al quale e' celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130 , 131 e 132 del Codice civile . L'atto di matrimonio e' compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'uffiziale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio e' stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.