Legge 27 maggio 1929, n. 847 Art. 9
CAPO II. Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.
L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio; il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio. L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.
Verweist auf
- Legge 27 maggio 1929, n. 847 Art. 104