Legge 13 giugno 1942, n. 794 Art. 21Onorari e diritti dovuti ai non iscritti
TITOLO II ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE
nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti. Gli onorari ed i diritti sono ridotti di un terzo per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai pretori ed ai giudici conciliatori.