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Legge 13 giugno 1942, n. 794 · Legge 13 giugno 1942, n. 794 — Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. (042U0794)

Legge 13 giugno 1942, n. 794 Art. 21Onorari e diritti dovuti ai non iscritti

TITOLO II ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

En vigueurTexte officiel

nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti. Gli onorari ed i diritti sono ridotti di un terzo per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai pretori ed ai giudici conciliatori.