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Legge 29 marzo 1949, n. 166 · Legge 29 marzo 1949, n. 166 — Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione ai corsi allievi sottufficiali per gli anni scolastici 1948-49 e 1949-50 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione

Legge 29 marzo 1949, n. 166 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193 , quale risulta sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 358 , e' cosi' modificato: "Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e' conferito, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri scelti che abbiano bene assolto le funzioni del proprio grado e siano in possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere e di cultura generale e professionale necessari per pene esercitare le funzioni del grado cui aspirano".