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Legge 29 marzo 1949, n. 166 · Legge 29 marzo 1949, n. 166 — Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione ai corsi allievi sottufficiali per gli anni scolastici 1948-49 e 1949-50 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione

Legge 29 marzo 1949, n. 166 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Gli appuntati ed i carabinieri reduci dalla prigionia o dalla deportazione, o comunque legittimamente impediti per eventi bellici, che non hanno potuto partecipare ad uno dei concorsi banditi dopo il loro rimpatrio per avere superato il prescritto limite di eta', possono prendere parte ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali dell'anno scolastico 1948-49 e 1949-50 sempreche' siano in possesso, alla data di inizio del corso, degli altri requisiti previsti dall' art. 8 del regio decreto 7 marzo 1940, n. 339 , quale risulta modificato dal regio decreto 27 giugno 1941, n. 769 , e non avessero superato il 35° anno di eta' alla data della cattura o della deportazione.