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Legge 14 luglio 1950, n. 581 · Legge 14 luglio 1950, n. 581 — Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile

Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 29Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell' art. 297 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 297 (Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione). - Se col provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all' art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295. "Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione. "L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale. "Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e' notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice".