Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 30Mancata prosecuzione o riassunzione
Il testo dell' art. 305 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione). Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue".
Verweist auf
- Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 305