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Legge 14 luglio 1950, n. 581 · Legge 14 luglio 1950, n. 581 — Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile

Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 30Mancata prosecuzione o riassunzione

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell' art. 305 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione). Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue".