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Legge 1 luglio 1952, n. 862 · Legge 1 luglio 1952, n. 862 — Inclusione dei rappresentanti della Regione sarda nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato di presidenza dell'Ente autonomo del Flumendosa

Legge 1 luglio 1952, n. 862 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, di cui all' art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498 , fanno parte altresi' un membro nominato dal Ministro per le finanze, nonche' due rappresentanti della Regione sarda designati dal Presidente della Regione su proposta uno dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, l'altro dell'Assessorato regionale all'agricoltura. Il piu' anziano di eta' tra i predetti rappresentanti della Regione sarda fa parte anche del Comitato di presidenza dell'Ente. Del Comitato di presidenza fa parte anche il membro nominato dal Ministro per l'interno, su designazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.