Legge 1 luglio 1952, n. 862 Art. 3
L' art. 15 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498 , e' sostituito dal seguente: "Per gravi irregolarita' della gestione dell'Ente autonomo il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, puo' promuovere il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dell'amministrazione dell'Ente autonomo e di nomina di un commissario governativo i cui poteri non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento".
Verweist auf
- Legge 1 luglio 1952, n. 862 Art. 15