Legge 1 luglio 1952, n. 862 Art. 4
L' art. 16 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498 , e' sostituito dai seguente: "All'approvazione delle norme statutarie dell'Ente autonomo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato".
Verweist auf
- Legge 1 luglio 1952, n. 862 Art. 16