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Legge 2 agosto 1952, n. 1221 · Legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Legge 2 agosto 1952, n. 1221 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge, sara' provveduto con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Per il pagamento dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge il Ministero dei trasporti e' autorizzata ad assumere impegni entro il limite di lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53, di lire un miliardo in ciascuno degli esercizi 1953-54 e 1954-55 e di lire 600 milioni nell'esercizio 1955-56. Le somme non impegnate in un esercizio finanziario dovranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.