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Legge 2 agosto 1952, n. 1221 · Legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Legge 2 agosto 1952, n. 1221 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

Nel caso di normale scadenza di una concessione, senza che ne sia stata resa possibile la tempestiva rinnovazione, durante il periodo intercedente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte del nuovo concessionario, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno, salvo proroga da concedersi per giustificati motivi per altri due anni, con decreto del Presidente della Repubblica, da promuoversi di intesa tra il Ministro per i trasporti e quello per il tesoro.